Nel 2026 il quadro degli incentivi alle assunzioni è stato confermato, ma con un assetto non uniforme e condizionato dalla disponibilità limitata di risorse. La legge di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 200/2025, conv. in L. n. 26/2026) ha infatti rimodulato le agevolazioni introdotte dal decreto Coesione (D.L. n. 60/2024), intervenendo sugli articoli dedicati alle assunzioni di giovani, donne svantaggiate e lavoratori occupati nelle aree ZES.
Il contesto normativo: dalla proroga attesa al nuovo assetto degli incentivi
Il punto di partenza è rappresentato dal decreto Coesione, che aveva previsto, per il 2024, un pacchetto di esoneri contributivi mirati a favorire l’occupazione stabile di giovani under 35, lavoratori nelle ZES e donne con particolari condizioni di svantaggio occupazionale. Con il Milleproroghe 2026 il legislatore è intervenuto nuovamente su queste misure, attraverso il comma 1bis dell’articolo 14 del D.L. n. 200/2025, modificando gli articoli 22, 23 e 24 del D.L. n. 60/2024. L’effetto pratico è una proroga “variabile”: non tutti i bonus seguono la stessa scadenza, né mantengono integralmente il livello di esonero originariamente previsto. In questo scenario, la pianificazione delle assunzioni richiede un’analisi puntuale delle date di decorrenza e delle condizioni richieste, per evitare di perdere opportunità o, peggio, di confidare in agevolazioni non più applicabili.
Giovani under 35: esonero ridotto, ma pieno in caso di incremento occupazionale
Per i giovani, il decreto Coesione aveva introdotto un esonero contributivo del 100% per 24 mesi, entro un massimale mensile di 500 euro, elevato a 650 euro per le assunzioni nelle ZES; l’agevolazione riguardava le assunzioni a tempo indeterminato — o le trasformazioni da tempo determinato — di under 35 che non avessero mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Con la legge di conversione del Milleproroghe, il perimetro temporale viene aggiornato: le assunzioni agevolabili possono essere effettuate fino al 30 aprile 2026. Tuttavia, la misura dell’esonero non è più automaticamente totale: in via ordinaria, lo sgravio è riconosciuto nella misura del 70% dei contributi dovuti. Il beneficio torna al 100% solo quando l’assunzione determina un incremento occupazionale netto, calcolato come differenza tra il numero dei lavoratori occupati in ciascun mese e la media degli occupati nei dodici mesi precedenti. La verifica di questo requisito richiede un monitoraggio attento dell’organico, con particolare attenzione a ingressi, uscite e trasformazioni intervenute nel periodo di osservazione. Per le assunzioni effettuate nella ZES Unica Mezzogiorno — che ricomprende Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, oltre a Umbria e Marche a seguito della legge n. 171/2025 — l’incentivo segue la stessa logica: esonero fruibile fino al 30 aprile 2026, nella misura del 70% o, in presenza di incremento occupazionale, del 100%, entro il limite di 650 euro mensili.
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Parlane con noiZES Unica Mezzogiorno: focus sulle assunzioni di giovani over 35
Un profilo specifico riguarda le assunzioni di giovani con età pari o superiore a 35 anni all’interno della ZES Unica Mezzogiorno. In questo caso, il decreto Coesione aveva previsto un esonero totale per 24 mesi, fino a 650 euro mensili, proprio per incentivare la stabilizzazione anche di lavoratori non più “under 35” ma ancora in una fascia di età critica dal punto di vista occupazionale. La legge n. 26/2026 conferma la possibilità di utilizzare questa misura per le assunzioni effettuate fino al 30 aprile 2026, introducendo però anche qui un meccanismo di differenziazione: in via ordinaria, lo sgravio si attesta al 70%, mentre la copertura al 100% è subordinata alla realizzazione di un incremento occupazionale netto. Per i datori di lavoro che operano nelle regioni ricomprese nella ZES Unica — e che intendono programmare un rafforzamento dell’organico — diventa quindi strategico valutare il timing delle assunzioni e l’effetto complessivo sul numero di occupati, così da massimizzare la fruizione dell’agevolazione.
Donne svantaggiate: esonero pieno e proroga più ampia fino a fine 2026
Diverso è l’impianto previsto per le assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate; in questo caso, il legislatore ha scelto di mantenere un esonero contributivo totale, per 24 mesi, fino a 650 euro mensili, garantendo al contempo una proroga più estesa nel tempo. Rientrano in questa categoria: donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, a prescindere dalla residenza; donne senza impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi se residenti nella ZES Unica; lavoratrici svantaggiate in ragione del settore o della professione, quando l’attività sia caratterizzata da una marcata disparità di genere. La legge n. 26/2026 estende la possibilità di fruire dell’incentivo per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2026, senza introdurre, per questa misura, un meccanismo di riduzione al 70% legato alle risorse. Per le imprese che intendono investire sull’occupazione femminile, si tratta di uno strumento particolarmente rilevante, che consente di pianificare inserimenti anche nella seconda parte dell’anno senza perdere il beneficio.
Profili operativi: attesa delle istruzioni INPS e condizioni generali di accesso
Sul piano applicativo, il quadro delineato dalle norme primarie dovrà essere completato dalle circolari e dai messaggi INPS, che definiranno modalità di fruizione, codici di autorizzazione, criteri di calcolo e gestione dei flussi contributivi. Non è escluso, inoltre, che l’Unione europea possa richiedere ulteriori chiarimenti in tema di compatibilità degli aiuti con la disciplina sugli aiuti di Stato, soprattutto in relazione alle misure territorialmente concentrate nelle ZES. Nell’attesa delle istruzioni operative, restano ferme le condizioni generali richieste ai datori di lavoro per poter accedere agli incentivi: regolarità rispetto al DURC (documento di regolarità contributiva); rispetto della normativa in materia di tutela delle condizioni di lavoro; applicazione di contratti collettivi nazionali e territoriali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.